Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì
      
Start up innovativa e incubatore certificato

Gli articoli 25 e 26 del decreto legge n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, disciplinano le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative e di incubatori certificati, individuandone la definizione e gli specifici requisiti richiesti. 

La start-up innovativa e l'incubatore certificato hanno l'obbligo di iscriversi nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese nonché di aggiornare le informazioni ivi depositate con cadenza periodica al fine di poter beneficiare della disciplina prevista. 

Ai fini dell'iscrizione nella suddetta sezione speciale,  la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante  e depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, permanendo però l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro stesso. Viene specificato che il mancato deposito della dichiarazione è equiparato alla perdita dei requisiti.

Il comma 8 dell'articolo 26 prevede che, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, la start-up innovativa e l'incubatore certificato sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio. L'esenzione, però, è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.


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