Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì
      
Iscrizione nell'Elenco degli Esperti Indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118

Informazioni e documenti utili per l'iscrizione nell'elenco istituito con D.L. 118/2021

La legge 21 ottobre 2021, n. 147, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (“DL 118/21”), recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale. Tale decreto ha istituito, presso la CCIAA di ciascun capoluogo di regione (e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano), l’elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 del DL 118/21 (“Elenco”), attivo dal 15 novembre 2021.

Possono essere inseriti nell’Elenco gli iscritti all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili che:

  • sono iscritti da almeno cinque anni;
  • documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • siano in possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 (“Decreto dirigenziale”).

In data 27/10/2021 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ha approvato il Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali.

La domanda di inserimento nell’Elenco deve essere trasmessa all’Ordine territoriale di appartenenza corredata della documentazione comprovante:

  • l’iscrizione da almeno cinque anni nell’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (è sufficiente la dichiarazione);
  • le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa: è necessario specificare il settore di appartenenza dell'impresa in cui è maturata l'esperienza;
  • l’autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo, ovvero dalla dichiarazione dalla quale risulta che produrranno l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni;
  • il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza;
  • il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Attenzione: per procedere alla domanda è pertanto indispensabile aver assolto all’obbligo della specifica formazione di 55 ore prevista dal Decreto dirigenziale. Per consentire l'avvio dell'attività istruttoria da parte dell'Ordine è possibile dichiarare che verrà prodotta la relativa attestazione entro 30 giorni dalla domanda: in questo caso l'Ordine potrà provvedere all'iscrizione nell'elenco solo dopo aver verificato l'effettivo espletamento dell'obbligo formativo da parte dell'iscritto. NON sono ritenuti validi gli obblighi assolti per altri corsi di formazione (come ad esempio quelli per i Gestori della crisi) anche se afferenti le stesse materie.

Ai sensi del Regolamento, alla prima seduta di Consiglio utile dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione, il Consiglio dell’Ordine, all’esito positivo dell’attività di verifica, delibera la trasmissione dei nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti alla CCIAA del capoluogo della regione in cui si trova per il loro inserimento nell’elenco. Il Consiglio dell’Ordine per la trasmissione dell’elenco alla CCIAA utilizza l’apposito modulo/tracciato previsto da Unioncamere e diffuso agli Ordini dal Consiglio Nazionale.

Il modello di domanda per l'iscrizione nell'Elenco, redatto sulla base delle indicazioni fornite dal CNDCEC attraverso le Informative del CNDCEC n. 108/2021 e n. 9/2022, è disponibile qui. Alla domanda andrà allegato, tra gli altri documenti, il tracciato excel.

N.B. Secondo le Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli Esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa, emanate dal Ministero della Giustizia in data 29/12/2021, gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti DEVONO ESSERE ALMENO DUE

Si segnala ai colleghi Revisori legali che la Fondazione Nazionale dei Commercialisti in data 04/11/2021 ha emanato un interessante Documento di ricerca dal titolo "Il D.L. N. 118/21 Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo".

 


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