Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì
      
Regione Emilia Romagna - Direzione Lavoro Quesito in merito ai termini di presentazione delle domande di CIGS da parte di imprese soggette a procedure concorsuali e dei conseguenti termini di decorrenza della CIGS

 TESTO ORIGINALE

 

In questi giorni sono arrivate segnalazioni da parte di diverse imprese soggette a procedure concorsuali che ci hanno fatto presente che i tempi necessari alle procedure concorsuali per acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per la richiesta al Ministero del Lavoro della CIGS non coincidono con quelli previsti dal Dlgs 148/2015 sulla decorrenza della cigs stessa.

Al fine di capire come si poteva risolvere questo problema ho inviato apposito quesito al Dr. Menziani, Direttore generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro.

 

Il Direttore Generale ha prontamente risposto facendo presente che con il nuovo Dlgs 148/2015 non ci sono margini di flessibilità  per le procedure previste, anche per quanto riguarda la presentazione delle istanze, ma ha altresì fatto presente che nell’emanando Correttivo al Dlgs 148/2015  verrà apportata una modifica proprio alla presentazione e non ci sarà più previsto l’intervallo di 30 gg dalla presentazione dell’istanza all’inizio delle sospensioni, bensì  potranno iniziare subito.

Per quanto concerne la deroga ha fatto presente che l’autorizzazione da parte delle Regioni deve avvenire sempre nel rispetto dei criteri definiti dal Decreto n. 83473 dell’1/8/2014.

 

Esaminando quindi la normativa nazionale in materia di ammortizzatori sociali in deroga si rileva che le aziende soggette agli ammortizzatori sociali cosiddetti “ordinari” oggi disciplinati dal Dlgs 148/2015 possono accedere alla CIGS in deroga in caso di superamento dei limiti imposti dalla normativa nazionale di riferimento (art. 2 comma 10 del DI 83473/2014) o negli altri casi disciplinati dalle note esplicative a firma del Dr. Menziani n. 405425 del 24/11/2014 (le imprese possono accedere al trattamento di cassa integrazione in deroga anche prima di aver esaurito i periodi temporali in cui è possibile concedere gli ammortizzatori sociali c.d. a regime nel caso in cui l’impresa non abbia tutti i requisiti per accedervi), n. 40/3223 del 11/2/2016 (raccordo disciplina ammortizzatori sociali in deroga e istituzione del Fondo di Integrazione Salariale) e n. 40/4831 del 1/3/2016 (riguardante i Fondi di solidarietà bilaterale alternativi).

 

 

Considerato quindi che il ritardo nella presentazione delle domande di CIGS “ministeriale” non è contemplato tra le motivazioni riconosciute a livello nazionale per l’accesso alla cigs in deroga, si ritiene che non è possibile concedere il trattamento di integrazione salariale in deroga il periodo in cui le sospensioni non sono “coperte” dalla CIGS per effetto dei termini di presentazione previsti dal Dlgs 148/2015. 


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