Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì
      
Registro Imprese - Notifica delle cartelle esattoriali da parte di Equitalia, a decorrere dal 1° giugno, via PEC. Intervento della Camera di Commercio, nella fase pubblicitaria, tramite affissione all'Albo Camerale delle notizie riguardanti

TESTO ORIGINALE

Si informa che, a decorrere dal 1° giugno 2016, per espressa previsione dell'art. art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'articolo 14 del D.Lgs. 159/2015 (Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione), la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi avveine esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo risultante dall'indice nazionale INI-PEC.

Per i contribuenti persone fisiche, non ricompresi nelle suddette categorie giuridiche, l'utilizzo dello strumento telematico rimane, invece, facoltativo. In tali ipotesi, la notifica via PEC è, pertanto, consentita solo in seguito ad esplicita richiesta in tal senso da parte del privato cittadino e a condizione che l'indirizzo di posta elettronica certificata sia stato dichiarato al momento della sottoscrizione della richiesta stessa o comunicato successivamente all'Agente della riscossione.

La nuova modalità di notifica si inserisce nel piano di rafforzamento dell'e-government e di diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata e prevede che qualora l'invio della cartella all'indirizzo PEC del destinatario non sia andato a buon fine, oppure laddove la casella risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica (da effettuarsi decorsi almeno 15 giorni dal primo invio), l'Agente di Riscossione provvede alla notifica dell'atto mediante deposito telematico presso la Camera di Commercio competente per territorio e ne dà comunicazione al destinatario per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

A seguito di queste due azioni la notifica della cartella si intenderà perfezionata.

In tale ultimo caso, in attuazione della predetta norma, le Camere di Commercio hanno predisposto un servizio informatico unico a livello nazionale che consente al contribuente, impresa o professionista, di consultare il documento telematico, garantendo i necessari requisiti di riservatezza e sicurezza.

Il servizio è accessibile on line attraverso apposito link dal sito istituzionale www.fc.camcom.gov.it. Il contribuente può quindi fin da subito consultare gli atti di cui è destinatario, in qualifica di Professionista o Rappresentate Legale di Impresa, autenticandosi mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS); successivamente saranno previste ulteriori forme di autenticazione mediante gli altri strumenti introdotti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Si precisa che per le informazioni relative ai contenuti della cartella di pagamento, il contribuente dovrà contattare esclusivamente e direttamente il call center messo a disposizione dall'Agente di Riscossione, i cui riferimenti sono ben evidenti nel sistema messo a disposizione dal sistema camerale. Al fine di evitare la predetta procedura, sicuramente più gravosa per i destinatari di atti di riscossione, si raccomanda a tutti i soggetti interessati, ed in particolare alle imprese individuali e alle società, di prestare attenzione al fatto che il proprio indirizzo iscritto nel registro delle imprese sia attivo e resti valido valido nel tempo, e di denunciarne tempestivamente ogni modifica.

Per quanto attiene ai professionisti, si ricorda che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 29 aprile 2016, n. 119934, ha rimarcato l'obbligo di attivare un indirizzo PEC e di comunicarlo all'Ordine professionale di appartenenza, il quale sarà, a sua volta, tenuto ad inviare ed aggiornare puntualmente l'elenco degli indirizzi all'indice nazionale INI-PEC, di cui il Concessionario si riserva la consultazione nonché l'estrazione, anche in forma massiva.


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