TESTO ORIGINALE
Tenuto conto dell'orientamento recentemente assunto dalla Agenzia delle Entrate in risposta agli interpelli promossi da singoli contribuenti e da enti del sistema camerale - da ultimo dalla Direzione Regionale della regione Lombardia in data 13 ottobre u.s.-, in base al quale non si ritiene dovuta la corresponsione della tassa di concessione governativa ai fini dell'avvio delle attività denunciate alla Camera di commercio mediante SCIA o altra comunicazione, si informa che alle istanze di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Rea delle attività di Agente/Rappresentante di commercio, Agente di affari in mediazione, Spedizioniere, Mediatore Marittimo, Impiantista, Autoriparatore, Pulizia e Facchinaggio non devono essere più allegate le attestazioni dell'avvenuto versamento della predetta tassa.