(Testo originale )
L’istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e specificamente disciplinato in materia di diritto annuale dall’art. 6 del D.M. 54/2005, consente di sanare spontaneamente le violazioni commesse, pagando una sanzione ridotta, purchè le violazioni stesse non siano già state constatate e comunque non siano iniziate verifiche, ispezioni, ecc... atte a definirne l’accertamento.
Il contribuente che intende regolarizzare la propria posizione debitoria può avvalersi del:
RAVVEDIMENTO BREVE
Entro 30 giorni dalla commissione della violazione, mediante il pagamento del tributo dovuto, della sanzione pari al 3,75% del tributo e degli interessi moratori al tasso legale vigente
RAVVEDIMENTO LUNGO
Entro un anno dalla commissione della violazione, mediante il pagamento del tributo dovuto, della sanzione pari al 6% del tributo stesso e degli interessi moratori al tasso legale vigente.
Il versamento deve essere effettuato con modello F24 in modalità telematica, compilando la sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, indicando:
Codice Ente
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Codice Tributo
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Anno di riferimento
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Importo a debito
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FC
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3850
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Anno di ravvedimento
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Importo tributo
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FC
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3851
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Anno di ravvedimento
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Importo interessi
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FC
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3852
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Anno di ravvedimento
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Importo sanzione
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Con Nota Prot. n. 16919 del 06/02/2015 (allegata nella sottostante sezione download) il Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione alle novità introdotte dall’art. 1 comma 637 lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha confermato la posizione già espressa nelle precedenti Circolari - Prot. n. 62417 del 30.12.2008 e n. 172574 del 22.10.2013 con la quale si è ritenuto che le modifiche dell’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997 non abbiano un automatico effetto di modifica del comma 1, lettera a) e b) dell’art. 6 del decreto n. 54/2005 con la quale si disciplina la possibilità dell’impresa di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, definendo nel dettaglio le misure ridotte della sanzione applicabile alle imprese in caso di ravvedimento.
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