(Testo originale)
L'articolo 28. comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari stabilisce che: "Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall 'anno 2017, del 50 per cento ".
Alla luce del disposto del predetto comma, che sostanzialmente vincola il contenuto del decreto interministeriale da adottare per la determinazione del diritto annuale per il 2015, è stato predisposto ed è attualmente in corso di emanazione un decreto di conferma delle disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, prevedendo l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e le riduzioni percentuali dell'importo da versare.
Nelle more del perfezionamento del predetto decreto di cui al comma 5 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, il Ministero ha dettato univoche indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal primo gennaio 2015 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.
Nella sezione Link, Diritto Annuale 2015, del sito camerale è possibile consultare la Nota esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. 0227775 del 29/12/14, contenente gli importi e le modalità di calcolo del tributo a decorrere dal primo gennaio 2015
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