(Testo originale )
Il D.P.C.M. 13 giugno 2014 pubblicato in G.U. n. 137 del 16.06.2014 ha disposto la proroga dei termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali valida anche per pagamento del diritto annuale 2014 dovuto dalle imprese iscritte al 1° gennaio del corrente anno.
Con Propria Nota il Ministero dello Sviluppo Economico ne ha previsto l'applicazione anche in materia di diritto annuale.
I termini di versamento risultano differiti con possibilità di effettuare il pagamento entro il giorno 7 luglio 2014 senza alcuna maggiorazione o dal 8 luglio 2014 al 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo per tutte le imprese che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito , con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115, 116, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni, imprese con i requisiti sopra indicati.
Per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra descritte rimangono validi i termini di pagamento già previsti.