Da Registro Imprese (testo originale) Il Ministero dello Sviluppo Economico nella Lettera-Circolare n. 77684 del 9 maggio 2014 ha disposto che, per effetto della evoluzione normativa intervenuta dalla data di entrata in vigore dell'art 16, comma 6-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, ad oggi per ogni impresa, sia essa individuale che societaria, debba essere iscritto nel Registro delle Imprese un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile. Non è quindi più possibile indicare un indirizzo PEC che non sia proprio dell'impresa (ad esempio indirizzo dell'associazione o studio professionale di fiducia); inoltre, qualora l'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente iscritto risulti scaduto o non più valido, l'impresa è tenuta a denunciarne la cancellazione e a richiedere l'iscrizione di un nuovo indirizzo. L'ufficio del Registro delle Imprese, qualora riscontri - anche su segnalazione di terzi - la presenza di indirizzi PEC non univoci, avvierà un procedimento di cancellazione d'ufficio. Si ricorda che qualora risulti, nella banca dati del Registro delle Imprese, che l'impresa è sprovvista di PEC la stessa incorre nelle seguenti sanzioni: a) nel caso di società, la sospensione della domanda per tre mesi, in attesa che sia integrata con l'indirizzo di PEC (art. 16, comma 6-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009); b) nel caso delle imprese individuali, la sospensione della domanda fino all'integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata (art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012); c) le ulteriori sanzioni previste dal Ministero dello Sviluppo Economico nel Parere del 29 agosto 2013, Prot. 141955 |
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» Documenti allegati: |
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mse_circolareunivocitapec.pdf |
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