In relazione ad articoli di stampa apparsi oggi su testate specializzate secondo i quali l'inosservanza del termine del 30 giugno 2013 per l'iscrizione dell'indirizzo PEC delle imprese individuali sarebbe sanzionato ai sensi dell'art. 2630 del Codice Civile, si comunica che la notizia è destituita di fondamento e si conferma quanto già comunicato nelle precedenti newsletter.
In particolare, si conferma che in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice Civile, l'ufficio sospende la domanda fino ad integrazione della domanda stessa con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
Si riporta il testo integrale della norma:
D.L. 18.10.2012 n. 179. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (Convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012, n. 221).
Art. 5 Posta Elettronica Certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti.
1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.