Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì
      
Registro Imprese - Iscrizione PEC imprese individuali

La legge n. 221 del 17.12.2012, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18.12.2012, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ha introdotto alcuni elementi di novità in materia di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'indirizzo PEC delle imprese individuali. Infatti, si prevede che le imprese individuali già iscritte nel Registro delle Imprese devono comunicare la PEC entro il 30.06.2013 anzichè entro il 31.12.2013, come originariamente previsto dal decreto n. 179. Altra novità è data dal fatto che dal 01.07.2013 le pratiche relative ad imprese individuali che non hanno iscritto la PEC nel Registro delle Imprese saranno sospese per 45 giorni fino alla corretta integrazione delle stesse; trascorso inutilmente tale periodo la pratica si dovrà considerare come non presentata. Rimane immutato il fatto che le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle Imprese sono tenute a comunicare il proprio indirizzo Pec al momento della presentazione della domanda di iscrizione, pena il rifiuto della pratica presentata. Ad integrazione della sopra indicata Newsletter, già trasmessa in data 19/12/2012, in analogia a quanto previsto per le imprese costituite in forma societaria (circolare MSE n. 3645/C del 3/11/2011), si precisa che i professionisti individuati dall'art. 31 comma 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340, possono presentare la comunicazione dell'indirizzo di PEC al Registro delle Imprese dichiarando, nel riq. NOTE del modello, di essere stati a ciò incaricati dal titolare dell'impresa e di essere iscritti nel relativo Albo, nel caso in cui il dispositivo di firma digitale utilizzato non sia completo del certificato di ruolo.


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