Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) Fonte normativa - La previsione, in vigore dal 1° gennaio 2013, è stata introdotta con la "legge di stabilità 2013" (legge n. 228/2012) che ha aggiunto il comma 2 bis all'art. 17 del D.L. 179/2012 (decreto "sviluppo bis" ). La pratica di comunicazione unica va predisposta indicando, tra le informazioni relative al domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata. Diritti e bolli - L'adempimento è esente da bollo e soggetto a diritti di segreteria pari a 10,00 euro. Modulistica Società - Mod. S2 codice atto A15 Mod. INT/P di modifica dei dati del curatore fallimentare, Riq. 2 campo indirizzo e-mail certificata. Modulistica Imprese individuali - Mod. I2 codice atto A15 Mod. INT/P di modifica dei dati del curatore fallimentare, Riq. 2 campo indirizzo e-mail certificata. AVVERTENZA Si avverte che l'adempimento può essere svolto contestualmente (purché entro 10 giorni dalla nomina) a quello di cui all'art. 29 del D.L. n. 78/2010, inserendo la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Mod. INT/P del curatore fallimentare seguendo le indicazioni pubblicate nell'apposita sezione del sito camerale all'indirizzo URL http://www.fc.camcom.it/registroimprese/documento.htm?ID_D=2945 |
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